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Solo il 15% delle università pubbliche partecipa a consorzi e società

da | Apr 2009 | News | 0 commenti

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La legge n° 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto degli obblighi a carico di tutti gli enti, comprese le università, che partecipano a consorzi o società.

Ben poche università, però, risultano ad oggi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche svelato stamane dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Attualmente, infatti, solo dieci università pubbliche, meno del 15% del totale, ha dichiarato di partecipare a consorzi o società per l’anno 2008.

Si legge dall’articolo n°587 della legge 296 che “Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime”.

L’obiettivo della legge 296 del 2006 è quello di censire i consorzi e le società partecipate nonché di limitare i costi della politica. Infatti, le amministrazioni pubbliche che partecipano in consorzi o società hanno anche rappresentanti nel consiglio di amministrazione che percepiscono degli emolumenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha realizzato una procedura applicativa informatizzata su web per facilitare l’inserimento e la pubblicazione dei dati da parte degli enti, ha diffuso stamattina i risultati.

In particolare ecco i dati delle università che hanno risposto ed il numero di consorzi e società ai quali partecipano, per l’anno 2008:

  • Università degli Studi di Bologna: 77
  • Università degli Studi di Bari: 43
  • Università degli Studi di Tor Vergata: 40
  • Università degli Studi di Ferrara: 39
  • Università degli Studi di Catania: 39
  • Università degli Studi di Trieste: 33
  • Università degli Studi di Camerino: 33
  • Università degli Studi di Cassino: 17
  • Università degli Studi del Sannio: 14
  • Università degli Studi di Bergamo: 8

Le altre università pubbliche che partecipano a consorzi e società hanno tempo fino al 30 aprile di ciascun anno per mettersi in regola con la legge. Come si legge nell’articolo n.588: “Nel caso di incompleta o mancata comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi”.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni illustrate, l’articolo n. 589 prevede che una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno venga detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

Sul sito della Funzione Pubblica è possibile accedere ai dati dettagliati.

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