L’Università di Pavia è stata condannata dal Tar Lombardia a restituire parte delle tasse ai suoi studenti dopo che un folto gruppo di studenti supportati dall’Udu ha presentato ricorso perché l’ateneo nel 2009/2010 non ha rispettato la norma per la quale il totale delle contribuzioni studentesche non può superare un quinto dei finanziamenti statali ricevuti.
La pronuncia della giustizia amministrativa ha aperto la strada a eventuali procedimenti analoghi contro almeno 33 università italiane che versano nelle stesse condizioni. Per questo l’Udu si è fatta carico di informare e accompagnare nel loro iter gli studenti dei cosiddetti atenei “fuorilegge” che volessero promuovere ricorso attivando un indirizzo mail a cui rivolgersi (organizzazione@udu.it). Si stanno invece già muovendo le organizzazioni studentesche di Ferrara, Modena e Venezia che, insieme all’Unione, stanno impostando azioni di ricorso.
Cosa fare dunque se si teme che il proprio ateneo abbia estorto soldi indebitamente? Come hanno agito gli studenti di Pavia? Massimo Ticozzi, l’avvocato pavese che ha seguito il processo, ha risposto alle domande di Universita.it.
Avvocato Ticozzi, chi ha pagato le tasse all’Università di Pavia nel 2009/2010 come fa a chiedere e ottenere il rimborso?
La sentenza prevede non solo la condanna dell’Università di Pavia alla restituzione in favore degli studenti ricorrenti di quanto dagli stessi corrisposto in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo di contribuzione studentesca per l’anno 2010, ma altresì un obbligo di attivarsi d’ufficio anche a favore degli studenti non ricorrenti che abbiano versato quanto divenuto indebito, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati. Ove l’Ateneo non provvedesse d’ufficio, il primo passo potrebbe essere la presentazione di un’istanza all’ateneo medesimo. Con riguardo ai non ricorrenti, la questione si porrebbe in termini senza dubbio più complessi sul piano giuridico e dovrebbe essere oggetto di un vaglio puntuale e specifico da parte di ciascuno di essi con il proprio legale di fiducia, vaglio che allo stato ritengo, per evidenti ragioni, quanto meno prematuro compiere.
Pavia ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato: nell’attesa si può chiedere il rimborso? n che forma sarà erogato: restituzione dei soldi o sconto sulle nuove rette?
La sentenza è già esecutiva. È però vero che l’Università di Pavia, come ha preannunciato attraverso gli organi di stampa, è probabile che proporrà appello al Consiglio di Stato. Va, poi, detto che, qualora detto appello fosse accolto, chi avesse ottenuto rimborsi dovrebbe restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi frattanto maturati. In relazione a tale eventualità, ritengo soluzione consigliabile in via cautelativa, fermo restando il necessario rispetto dei termini prescrizionali, di attendere eventuali pronunciamenti del giudice di secondo grado prima di proporre istanze al riguardo. In ordine alla forma con cui potrebbe avvenire l’erogazione, premesso che la sentenza nulla prevede, non ritengo, allo stato, possibile né corretto effettuare considerazioni.
Chi studia negli altri atenei “fuorilegge” come fa a fare ricorso?
L’impugnazione dei provvedimenti amministrativi che dovessero disporre illegittimi incrementi della contribuzione studentesca va proposta con ricorso dinanzi al Tar territorialmente competente, da notificarsi alle università resistenti entro sessanta giorni dalla conoscenza legale da parte dei ricorrenti dei provvedimenti da impugnarsi. A tal fine, è necessario che chi intenda fare ricorso, contatti un proprio legale di fiducia subito dopo che gli atti che ritenga illegittimi sono stati pronunciati, affinché il legale stesso provveda ai necessari adempimenti nei termini di legge.
Che cosa dovrebbero fare gli atenei “fuorilegge” per evitare i ricorsi a catena?
In linea generale, qualunque provvedimento amministrativo è soggetto alla possibilità di impugnazioni. È chiaro, però, che i ricorsi sono meno probabili nel caso in cui i provvedimenti amministrativi siano legittimi. In caso contrario – per esempio, ove altri atenei incorressero nella violazione della norma di cui all’art. 5, d.P.R. 306/1997 richiedendo ai propri studenti come contribuzione studentesca somme superiori a quelle consentite – gli studenti stessi ben potranno attivarsi a fronte dei Tar competenti per tutelare i propri diritti ed interessi, a nulla rilevando, sotto tale profilo, né eventuali voti favorevoli espressi dalle associazioni studentesche in sede di approvazione dei predetti atti lesivi, né eventuali dichiarazioni di segno contrario all’impugnazione da parte delle medesime associazioni.
Che cosa possono fare gli studenti per evitare di pagare tasse oltre le soglia limite anche quest’anno?
Potrebbe sembrare un’ovvietà, ma ritengo che qualunque cittadino, laddove lamenti la lesione di propri diritti o di propri legittimi interessi, possa e debba al riguardo tutelarsi di fronte ai competenti organi giurisdizionali; questa tutela, a fronte di eventuali futuri illegittimi incrementi della contribuzione studentesca, consiste, come ho già detto, nella tempestiva impugnativa dinanzi al Tar dei provvedimenti che li disporranno.