Finalmente anche i ricercatori assegnisti si vedono riconoscere un diritto. La gestione della maternità di assegniste e ricercatrici non è più un tabù. Le università italiane devono garantire il compenso pieno alle assegniste di ricerca, erogando la differenza tra quanto liquidato dall’Inps a titolo d’indennità di maternità e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca.
Sull’integrazione dell’indennità di maternità Inps dovuta dalle università a favore delle assegniste di ricerca durante il periodo di astensione obbligatoria è dovuto il contributo alla gestiona separata. Per regolarizzare i periodi pregressi le università hanno tempo fino al 16 marzo 2012.
Le novità derivano dalla nuova disciplina degli assegnisti di ricerca prevista dalla riforma dell’università in vigore dal 1 gennaio 2011. Da quel momento le università possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della durata da uno a tre anni rinnovabili e applicando, ai fini previdenziali, le disposizioni relative alla gestione separata dell’Inps.
Dunque gli atenei sono tenuti a garantire il compenso pieno alle assegniste di ricerca in maternità, erogando loro la differenza tra quanto liquidato dall’Inps e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca. Le integrazioni pagate dalle università alle ricercatrici hanno natura di corrispettivo e come tale sono soggette alla contribuzione alla gestione separata. Pertanto, al momento dell’erogazione dell’integrazione l’università deve procedere al versamento dei contributi e all’invio del corrispettivo Uniemens.
Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 può essere effettuato entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili.