Il percorso formativo per diventare consulente del lavoro prevede che, dopo il conseguimento del titoli di laurea triennale, quinquennale o quadriennale nelle facoltà contemplate nel D.M. 2 dicembre 1997, il neolaureato effettui almeno due anni di praticantato da consulente del lavoro.
Il decreto che regola il praticantato per il consulente del lavoro, lo stesso che disciplina i titoli di studio ammessi, annuncia che tale periodo di formazione sul campo deve iniziare con una richiesta formale all’Ordine Nazionale, e nello specifico presso gli uffici regionali in cui avrà sede lo studio o il professionista presso cui si svolgerà il praticantato da consulente del lavoro.
Una volta effettuata l’iscrizione nel registro dei praticanti infatti, i due anni hanno inizio. Lo studente che si avvia alla ricerca di una “chance” per il suo periodo di praticantato da consulente del lavoro, potrà rivolgersi non solo allo studio di un Consulente, ma anche presso studi professionali di avvocati, commercialisti o ragionieri.
Il professionista a suo volta che decide di farsi “mentore” del praticante non potrà ammettere nel suo studio più di due praticanti, e allo stesso tempo il praticante non potrà svolgere contemporaneamente altri tipi di attività professionali.
Per i due anni infatti, in modo continuativo per almeno 4 ore al giorno l’apprendista dovrà svolgere il suo periodo di praticantato per essere poi ammesso all’esame di stato di abilitazione alla professione. Tuttavia, considerando il titolo gratuito del praticantato da consulente del lavoro, lo studente potrà comunque svolgere un lavoro subordinato part-time nel corso dei due anni.
Buongiono, vi chiedo un’ulteriore informazione: l’iscrizione al registro praticanti -consulenti del lavoro è incompatibile con l’iscrizione all’albo praticanti avvocati?
Grazie cordiali saluti
io ho conseguito la laurea di consulente del lavoro nel 2010, ora posso lo stesso fare praticantato di 2 anni? o è passato troppo tempo?
grazie mille
siete chiari e precisi!
complimenti!