La legge 133
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST DI MEDICINA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A MEDICINA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST RI-ORIENTATI
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

Le università nella legge 133

da | Dic 2008 | News | 0 commenti

legge 133

La legge 133 è uno dei provvedimenti balzato agli onori della cronaca per quanto riguarda le novità che si susseguono nel mondo dell’istruzione in generale e dell’università in particolare.

Con la legge 133 (legge 6 agosto 2008, n. 133) il Parlamento ha convertito in legge, inserendo alcune modifiche, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Gli argomenti che riguardano le università sono:

  1. la facoltà di trasformazione in fondazioni delle università (art. 16)
  2. la riduzione del personale attraverso una regolamentazione più restrittiva del turn over (art. 66)
  3. la riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (art 66)

1 – Trasformazione in fondazioni delle università

L’articolo 16 prevede, per le università pubbliche, la facoltà di deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali per i quali non è ammessa distribuzione di utili; infatti, i proventi, le rendite e gli altri utili derivanti dalle varie attività devono essere utilizzati per il raggiungimento del fine istituzionale.

La norma prevede una serie di garanzie per quanto riguarda vigilanza e controllo sulle fondazioni universitarie da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero delle Finanze, nonché della Corte dei Conti.

Alle fondazioni, che subentrano nel patrimonio delle università, è trasferita la proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate.

La natura privatistica delle fondazioni comporta cambiamenti anche per il personale amministrativo che resterà assoggettato alla normativa vigente per le università pubbliche fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro.

La trasformazione è incentivata attraverso agevolazioni fiscali: gli atti di trasformazione e di trasferimento di immobili, così come tutte le operazioni ad esse connesse, sono esenti da imposte e tasse. Inoltre, i trasferimenti a titolo di contributo o liberalità a favore delle fondazioni stesse sono esenti da imposte indirette e sono deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Lo stesso articolo decide il mantenimento del finanziamento pubblico con criteri perequativi basati anche sull’entità dei finanziamenti privati: ovvero, ad un maggior intervento privato nei finanziamenti della fondazione corrisponderà un minor finanziamento pubblico.

2 – Turn over

L’articolo 66 della legge 133 stabilisce limiti per l’assunzione del personale universitario.

Tali limiti sono stati ridimensionati dal decreto legge 180 del 2008 (decreto legge 10 novembre 2008, n. 180), che ha riscritto la parte relativa alle università dell’articolo 66 stesso, il cui testo attuale differisce da quello approvato in origine.

Per il triennio 2009-2011 la spesa relativa alle nuove assunzioni di ciascun anno non può eccedere il 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.

Tale spesa deve esser destinata almeno per il 60 % all’assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di ricercatori e non oltre il 10 % per l’assunzione di professori ordinari.

3 – Riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università

L’articolo 66 della legge 133 tratta, inoltre, della riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, stabilendo una riduzione crescente di anno in anno per il periodo che va dal 2009 al 2013. In particolare l’ammontare delle riduzioni sono espresse nella seguente tabella:

  • 63.5 milioni di euro per il 2009
  • 190 milioni di euro per il 2010
  • 316 milioni di euro per il 2011
  • 417 milioni di euro per il 2012
  • 455 milioni di euro per il 2013

Questa parte dell’articolo 66 non è stata modificata dal decreto legge 180 del 2008 il quale ha comunque previsto un’integrazione del fondo, conseguente alla modifica delle disposizioni sul turn over, della seguente entità:

  • 24 milioni di euro per il 2009
  • 71 milioni di euro per il 2010
  • 118 milioni di euro per il 2011
  • 141 milioni di euro per il 2012

Clicca qui per leggere il testo integrale della legge 133.

FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments