Dopo la riforma universitaria epocale del 1999, che ha letteralmente rivoluzionato il sistema, il mondo accademico italiano ha conosciuto nuove ulteriori trasformazioni.
Orientarsi tra le varie modifiche non è sempre facile, così come non lo è capire come sono state riorganizzate le strutture didattiche degli atenei e l’ordinamento universitario.
In quest’articolo cercheremo di fare chiarezza nell’intrico di leggi e decreti e di spiegare esattamente come funziona attualmente il sistema universitario.
Nei paragrafi a seguire approfondiremo questi aspetti fondamentali:
- Qual è la riforma universitaria attualmente in vigore?
- La riforma universitaria del 2004
- La riforma dell’organizzazione delle università (Legge 240/2010)
- Le modifiche successive al 2010
- Le lauree a orientamento professionale
- Le lauree abilitanti
- L’iscrizione contemporanea a due corsi universitari
Qual è la riforma universitaria attualmente in vigore?
Per quanto riguarda l’ordinamento didattico la riforma universitaria di riferimento è quella entrata in vigore con il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.
Sul piano dell’organizzazione degli atenei e del reclutamento del personale accademico, invece, la riforma universitaria attualmente vigente è quella stabilita con la legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Nel corso degli anni sono poi intervenute ulteriori modifiche, la cui portata, tuttavia, è stata molto minore e non ha comportato stravolgimenti radicali del sistema.
La riforma universitaria del 2004
Il D.M. 270/04 ha modificato l’ordinamento universitario inaugurato con il D.M. 509/99, che aveva introdotto il sistema del 3+2 e dei crediti formativi universitari (CFU). Il decreto ha stabilito una riorganizzazione dei corsi di laurea e laurea magistrale entrata a regime nell’anno accademico 2010-2011.
Le principali novità introdotte con il provvedimento hanno riguardato:
- il cambiamento di denominazione dei percorsi del secondo ciclo accademico (da lauree specialistiche a lauree magistrali);
- la ridefinizione delle classi di laurea triennali e magistrali;
- la fissazione di limiti al numero di esami per ciascun ciclo universitario (20 nel primo e 12 nel secondo e 30 o 36 per i corsi a ciclo unico);
- l’indipendenza tra i corsi del primo e del secondo ciclo, per consentire l’iscrizione ai percorsi magistrali a chiunque sia in possesso di un determinato numero di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, a prescindere dalla classe di laurea di primo livello di provenienza.
La riforma dell’organizzazione delle università (Legge 240/2010)
In seguito alla riforma universitaria del 2004 che ha modificato l’ordinamento didattico, nel 2010 ne è stata varata un’altra riguardante l’organizzazione interna degli atenei e il sistema di reclutamento del personale accademico.
La Legge 240/2010 ha mandato in pensione le vecchie facoltà, trasferendo le loro funzioni ai nuovi dipartimenti. Ai dipartimenti spettano il coordinamento e l’organizzazione sia della didattica dei corsi di laurea che a essi fanno riferimento sia della ricerca.
Per quanto riguarda il personale accademico, la riforma universitaria del 2010 ha stabilito l’abolizione delle figure del ricercatore a tempo indeterminato e dell’assistente universitario.
Ai sensi della Legge 240/2010 il ruolo di ricercatore può essere ricoperto solo a tempo determinato con un contratto della durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile solo per ulteriori 2 anni.
Il ruolo di assegnista di ricerca, invece, può essere ricoperto per un massimo di 6 anni, con contratti di durata compresa tra 1 e 3 anni.
La durata dei rapporti come ricercatore e assegnista di uno stesso soggetto non può superare i 12 anni di contratto, anche non continuativi.
La riforma del 2010 ha, inoltre, inaugurato il sistema dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, rendendola requisito necessario per l’accesso ai concorsi universitari per i ruoli di professore di I e di II fascia.
Le modifiche successive al 2010
Il sistema accademico ha poi subito ulteriori modifiche nel corso degli anni, sebbene in questi casi non si possa parlare propriamente di riforma universitaria.
Tra le modifiche principali ci sono state l’introduzione delle lauree a orientamento professionale, della possibilità di iscrizione contemporanea a più corsi universitari e delle lauree abilitanti.
Le lauree a orientamento professionale
Le lauree a orientamento professionale sono dei percorsi di studio del primo ciclo accademico istituiti nel 2020 e afferiscono alle seguenti classi di laurea:
- Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01);
- Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02);
- Professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03).
I corsi di laurea a orientamento professionale sono frutto della collaborazione tra università, enti locali, ordini professionali e imprese del territorio.
A differenza degli altri corsi di laurea di primo livello, questi hanno una didattica di taglio più pratico. Alla formazione in aula si affianca quella in laboratorio ed è prevista anche una rilevante quantità di ore di attività di tirocinio in azienda. Nel dettaglio, un terzo del percorso didattico si svolge in aula, un terzo nei laboratori e un terzo è costituito da tirocini.
L’obiettivo di questi corsi è una immediata immissione nel mondo del lavoro, pertanto, i laureati non possono automaticamente accedere ai corsi di laurea magistrale.
Le lauree a orientamento professionale sono abilitanti alle professioni di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.
Le lauree abilitanti
Una piccola riforma universitaria ha riguardato alcune lauree per le quali è stato rivisto il sistema di abilitazione.
Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stata resa abilitante la laurea in Medicina e chirurgia (LM-41). La professione medica può, quindi, essere esercitata purché si sia acquisita l’idoneità mediante un tirocinio pratico-valutativo inserito nel percorso di laurea stesso.
Sempre nel 2022, con provvedimenti successivi sono state riviste le procedure di abilitazione anche per le lauree in:
- Psicologia (LM-51);
- Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46);
- Medicina veterinaria (LM-42);
- Farmacia e farmacia industriale (LM-13).
L’esame di laurea di questi corsi di studio è divenuto abilitante per le professioni, rispettivamente, di psicologo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.
Per conseguire l’abilitazione gli studenti svolgono attività di tirocinio pratico-valutativo per un totale di almeno 30 CFU durante il percorso di studi. Solo per la professione di psicologo una parte delle attività di tirocinio deve essere effettuata già durante la laurea triennale.
L’iscrizione contemporanea a due corsi universitari
Un’altra importante novità introdotta in tempi recenti è stata l’abolizione del divieto di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
La legge n. 33 del 12 aprile 2022 e il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 hanno stabilito che è possibile iscriversi contemporaneamente a:
- due corsi di laurea dello stesso livello (triennale, magistrale o a ciclo unico) afferenti a classi diverse, che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative;
- un corso di laurea triennale e uno di laurea magistrale;
- un corso di laurea e uno di dottorato di ricerca;
- un corso di laurea e un master;
- un corso di laurea e uno di specializzazione non medica;
- due master;
- un master e un corso di specializzazione;
- un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione.
I due corsi universitari possono essere dello stesso ateneo o di atenei differenti.
La contemporanea iscrizione a due corsi universitari non è possibile, invece, per:
- studenti fuori corso;
- corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo non riguardi solo laboratori e tirocini;
- due corsi di dottorato di ricerca;
- un corso di dottorato di ricerca e un master;
- due corsi di specializzazione.